La tessera elettorale
A partire dalle elezioni politiche del 2001 è
stata istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente,
che svolge le medesime funzioni del certificato elettorale ma ha validità
per 18 consultazioni elettorali. Essa contiene i dati anagrafici del
titolare, il luogo di residenza, il numero e sede della sezione alla
quale l'elettore è assegnato, il collegio e le circoscrizioni
nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di
elezione. In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute
nella tessera, gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'ufficio
elettorale comunale che provvederà a trasmettere per posta un
tagliando adesivo riportante le relative variazioni. Il titolare provvederà
ad incollare il tagliando all'interno della tessera nell'apposito spazio.
E' un documento permanente e dovrà essere conservato con cura
per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione
o referendum. La tessera elettorale è inoltre indispensabile
per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio in occasione
delle votazioni.
Ogni cittadino, per esercitare il diritto di voto,
dovrà quindi recarsi al seggio con la tessera elettorale che
è già in suo possesso e un documento di identità.
Specifici spazi della tessera sono riservati alla certificazione dell'avvenuta
partecipazione alla votazione, che sarà effettuata mediante apposizione,
da parte dello scrutatore, della data della elezione e del bollo della
sezione. Qualora la tessera non risulti più utilizzabile in seguito
all'esaurimento di tutti gli spazi per la certificazione del diritto
di voto, su domanda dell'interessato, il Comune procede al rinnovo della
tessera.
La tessera elettorale verrà consegnata all'indirizzo di residenza
soltanto a quei cittadini che hanno raggiunto la maggiore età
dopo le elezioni politiche del 12 maggio 2001 e a coloro che sono immigrati
da un altro comune dopo questa data.
La consegna verrà effettuata in busta chiusa a cura del Comune
stesso; dell'avvenuta consegna del documento dovrà essere rilasciata
ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente.
Se il cittadino risulta irreperibile viene rilasciato un avviso che
lo invita a recarsi presso l'ufficio elettorale comunale per il ritiro
della tessera.
Gli elettori residenti all'estero, che non l'abbiano già fatto,
potranno ritirare la tessera presso il Comune di residenza appena tornano
in Italia, o al più tardi, in occasione della prima consultazione
utile.
Cosa fare in caso di smarrimento, furto, deterioramento
della tessera
In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della
tessera al titolare, previa sua domanda, corredata dalla denuncia presentata
ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
In caso di deterioramento, con conseguente inutilizzabilità,
l'ufficio elettorale del Comune rilascia la titolare un duplicato della
stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda
e consegna dell'originale deteriorato.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie,
allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le
tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso
di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio
elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione
dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata
delle operazioni di voto.
E' possibile ritirare la tessera elettorale anche dei propri familiari
presentandosi all'ufficio elettorale comunale muniti della fotocopia
del documento di identità degli interessati e della delega al
ritiro.
Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare
negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale
e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione
negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare
nel luogo di ricovero.
I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che
della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo
8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che,
a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata
al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.